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Legge 24/11/2006 n. 286

17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, é soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003 n. 350, é ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.

18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».

19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

Art. 2.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, le parole da: «la maggioranza» fino a: «ed» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, dopo il comma 6 é inserito il seguente: «6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, é remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17:

1) il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. L'aggio di cui al comma 1 é a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio é a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario»;

2) dopo il comma 3 é inserito il seguente: «3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, l'aggio di cui al commi 1 e 2 é a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario»;

3) al comma 7-ter é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento»;

b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo il comma 7 é inserito il seguente: «7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale».

5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, le parole: «commi 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma 118».

6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, l'articolo 72-bis é sostituito dal seguente: «Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2».

7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il comma 25 é inserito il seguente: «25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individua- zione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633».

8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, é sostituito dal seguente: «Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo).

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che é iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 é fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui é stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196».

9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo l'articolo 48 é inserito il seguente: «Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario é inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica ».

11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152».

12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominate agenti della riscossione,».

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo l'articolo 28-bis é inserito il seguente: «Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).

1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993 n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

 

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